Emergenza Coronavirus

MORATORIA COVID 19 - RIATTIVAZIONE ED ESTENSIONE DEL TERMINE AL 31 MARZO 2021 - INIZIATIVE A SOSTEGNO DEI PRIVATI

Fiditalia mette a disposizione della propria clientela Privata la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei prestiti e altri finanziamenti con i benefici definiti nella
"Moratoria COVID 19 per il credito ai consumatori- riattivazione ed estensione del termine al 31 marzo 2021" di Assofin.

CHI PUO’ FARE RICHIESTA?

Possono accedere alle agevolazioni previste dalla “Moratoria COVID 19 per il credito ai consumatori”, i Clienti Privati che rispondono ai requisiti di cui al punto a) e con una delle caratteristiche di cui al punto b):

  1. Clienti titolari di un prestito o finanziamento:
    • di importo superiore a 1.000 euro (importo finanziato),
    • di durata originaria superiore a sei mesi,
    • stipulato entro il 20/4/2020,
    • che, alla data del 21 febbraio 2020, risulti regolare nei pagamenti e non presenti rate scadute da 90 giorni o più.
  2. Clienti che come effetto dell’emergenza Covid-19, a partire da una data successiva al 21 febbraio 2020 e sino alla data ultima del 31 marzo 2021 si trovino in una situazione di temporanea difficoltà economica dovuta a:
    1. Cessazione del rapporto di lavoro subordinato (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione).
    2. Cessazione dei rapporti di lavoro “atipici” di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione).
    3. Sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali).
    4. I lavoratori autonomi e liberi professionisti che abbiano registrato nel trimestre precedente quello della domanda di sospensione una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza Coronavirus.
    5. Gli eredi che presentino una delle caratteristiche sopra elencate di soggetti deceduti che avessero stipulato contratti non assistiti da polizza di protezione del credito che preveda il pagamento di un indennizzo pari al capitale residuo.


Infine si precisa quanto segue:

  • I Clienti in possesso dei requisiti e che vogliono aderire alla Moratoria Covid-19 Assofin qui descritta, devono fare esplicita richiesta di sospensione del pagamento delle rate secondo quanto indicato nella successiva sezione “COME FARE LA RICHIESTA”.
  • La sospensione può avere durata fino a sei mesi, e ove in precedenza il Cliente avesse già beneficiato di un periodo di sospensione delle rate concesso ai sensi della Moratoria Covid-19 Assofin o di altra Moratoria concessa da Fiditalia, tale termine è ridotto di un numero di mensilità pari a quello della precedente interruzione dei pagamenti.  

A mero titolo di esempio: 

  1. qualora al Cliente fosse già stata concessa una sospensione di 3 mesi è possibile beneficiare di altri 3 mesi di sospensione. Condizioni necessarie: previa nuova richiesta e presenza dei requisiti necessari.
  2. qualora il Cliente avesse già beneficiato della durata massima di sospensione (ovverosia 6 mesi) non è possibile beneficiare di una nuova sospensione.


  • I Clienti ai quali sia stata in precedenza respinta da Fiditalia una richiesta di sospensione per insussistenza dei requisiti necessari, e che si trovino ora in possesso degli stessi, possono effettuare una nuova richiesta, così come indicato nel paragrafo “COME FARE LA RICHIESTA”.


CHE COSA SI PUO’ RICHIEDERE?

Fiditalia riconosce ai Clienti con le caratteristiche di cui alla precedente sezione “CHI PUO’ FARE RICHIESTA?” la sospensione del pagamento dell’intera rata mensile (quota capitale + quota interessi) per una durata fino a 6 mesi.

La sospensione comporta per i Clienti un prolungamento del periodo di ammortamento corrispondente alla sospensione concordata (c.d. slittamento).

Fiditalia non addebita oneri o costi per l’attivazione della sospensione.

Nel periodo di sospensione Fiditalia applicherà interessi, calcolati sul capitale residuo al tasso (TAN) previsto dal contratto di finanziamento originario, come indicato nella Moratoria ASSOFIN.

Gli interessi maturati saranno rimborsati in un’unica soluzione, nello stesso giorno di scadenza dell’ultima rata siccome dilazionata per effetto della Moratoria.

ESEMPLIFICAZIONE SOSPENSIONE FINANZIAMENTO
AMMONTARE DEGLI INTERESSI MATURATI NEL PERIODO DI SOSPENSIONE
CAPITALE RESIDUO AL MOMENTO DELLA SOSPENSIONEFINANZIAMENTO
(TAN 5,00%)
AMMONTARE INTERESSI PER N.6 RATE SOSPESE
7.966,52 €15.000,00 €198,96 €
AMMONTARE RATE SUCCESSIVE AL PERIODO DI SOSPENSIONE
AMMONTARE RATA PRE SOSPENSIONEAMMONTARE RATA POST SOSPENSIONEAMMONTARE ULTIMA RATA
283,04 €283,04 €482,00 €

COME FARE LA RICHIESTA?

Per poter accedere all'agevolazione,

i Clienti che rientrano nei requisiti indicati alla sezione “CHI PUO’ FARE RICHIESTA?” di questa pagina al:

  • punto b1 Cessazione del rapporto di Lavoro Subordinato
  • punto b2 Cessazione dei rapporti di Lavoro “Atipici”
  • punto b3 Sospensione o riduzione dell’Orario di Lavoro per un periodo di almeno 30 giorni

devono:

  • Rilasciare autocertificazione utilizzando il Modulo reperibile ai link indicati di seguito, in base alla tipologia di contratto
  • Firmare il Modulo in qualità di titolare del contratto di finanziamento (primo titolare) 
  • Indicare il codice contratto (codice di 16 cifre) presente in ogni comunicazione ricevuta da Fiditalia (es. estratto conto, conferma contratto)

  • Inviare una comunicazione a Fiditalia, all’indirizzo email dipmoratoria@fiditalia.it indicando nell’oggetto dell’email il numero del contratto ed allegando:
    1. il modulo di autocertificazione compilato e sottoscritto,
    2. la copia fronte e retro del documento di identità in corso di validità del titolare del contratto di finanziamento,
    3. la documentazione di provenienza del datore di lavoro attestante la perdita del lavoro ovvero la sospensione della prestazione lavorativa.

Si sottolinea che la trasmissione a Fiditalia dell’integralità della documentazione richiesta è obbligatoria e vincolante per l’ottenimento dell’agevolazione. 


i Clienti che rientrano nei requisiti indicati alla sezione “CHI PUO’ FARE RICHIESTA?” di questa pagina al:

  • punto b4 Lavoratori autonomi e Liberi Professionisti

devono:

  • Inviare una comunicazione a Fiditalia, all’indirizzo email autmoratoria@fiditalia.it indicando nell’oggetto dell’email il numero del contratto ed allegando:
    1. il modulo di autocertificazione compilato e sottoscritto.
    2. la copia fronte e retro del documento di identità in corso di validità del titolare del finanziamento.

Si sottolinea che la trasmissione a Fiditalia dell’integralità della documentazione richiesta è obbligatoria e vincolante per l’ottenimento dell’agevolazione.


i Clienti che rientrano nei requisiti indicati alla sezione “CHI PUO’ FARE RICHIESTA?” di questa pagina al:

  • punto b5 Eredi

devono:

  • Rilasciare autocertificazione utilizzando uno dei due Moduli
  • Firmare il Modulo in qualità di Erede, a seconda della casistica:
    1. Per i Lavoratori Dipendenti (b1, b2 e b3) i Moduli da utilizzare sono reperibili ai seguenti link:

    2. Per i Lavoratori Autonomi (b4) i Moduli da utilizzare sono reperibili ai seguenti link:

  • Indicare il codice del contratto (codice di 16 cifre) presente in ogni comunicazione ricevuta da Fiditalia (es. estratto conto, conferma contratto)
  • Inviare una comunicazione a Fiditalia, all’indirizzo email: dipmoratoria@fiditalia.it nel caso dei lavoratori dipendenti (b1, b2 e b3), autmoratoria@fiditalia.it nel caso dei lavoratori autonomi (b4).In entrambi i casi è necessario indicare nell’oggetto dell'email il numero del contratto ed allegare:

    1. il modulo di autocertificazione compilato e sottoscritto.
    2. la copia fronte e retro del documento di identità in corso di validità dell’erede.
    3. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) firmato da un erede ed attestante gli eredi delcuius titolare del contratto di finanziamento.

Si sottolinea che la trasmissione a Fiditalia dell’integralità della documentazione richiesta è obbligatoria e vincolante per l’ottenimento dell’agevolazione. 

TEMPI MASSIMI DI RISPOSTA

Fiditalia, verificata la regolarità, riscontra le RICHIESTE DI SOSPENSIONE mediante comunicazione trasmessa all’indirizzo mail di provenienza della richiesta. Qualora la richiesta sia intervenuta attraverso i canali di comunicazione sopra indicati, Fiditalia:


  • nel termine massimo di 10 giorni successivi alla ricezione, comunica l’intervenuto accoglimento della richiesta ovvero il diniego, in questo caso, motivandolo.

  • nel termine massimo di 5 giorni successivi alla ricezione, comunica un invito a regolarizzare la richiesta che appaia irregolare ovvero incompleta.

CHE COSA SUCCEDE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELLA POLIZZA “SICURO”?

Per i clienti che ottengono la sospensione, sarà discrezione della compagnia assicurativa prolungare la validità della polizza anche oltre la durata contrattuale del piano di ammortamento per il tempo necessario al pagamento delle rate sospese.

CHE COSA SUCCEDE AI TITOLARI DI UNA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO?

Le operazioni di CQS possono essere incluse nel perimetro di applicazione della sospensione solo alle seguenti condizioni:

  • che il datore di lavoro accetti e quindi risulti giuridicamente obbligato a recuperare, sino al totale recupero degli importi, le rate temporaneamente sospese comprensive degli interessi maturati nel periodo di sospensione, mediante:

    1. il loro accodamento a partire dalla fine piano di ammortamento contrattuale originario.
    2. ovvero tramite eventuali trattenute da effettuarsi, anche nel corso dell’ammortamento del prestito, in via aggiuntiva rispetto a quelle già dovute ai fini del rimborso dello stesso, nel rispetto, tuttavia, dei limiti di importo e di coesistenza con altre trattenute previsti alla legge.
  • che le compagnie accettino che le polizze assicurative che assistono il credito (rischio vita ed impiego) abbiano validità anche oltre la durata contrattuale del piano di ammortamento per il tempo necessario al pagamento delle rate sospese.


CONTATTI

Fiditalia mette a disposizione il seguente numero di telefono 02. 4301. 8770 - attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 - per fornire alla propria clientela informazioni e supporto per le misure di sostegno poste in essere.