Oblio oncologico. Informativa

Oblio oncologico. Informativa

Milano 11 febbraio 2026

Il 15 gennaio 2026 l’IVASS ha pubblicato il Provvedimento n. 169, che definisce modalità operative e obblighi per imprese e distributori assicurativi nell’applicazione del diritto all’oblio oncologico, introdotto dalla legge n. 193 del 7 dicembre 2023.

La normativa sancisce il divieto per compagnie e intermediari di richiedere o utilizzare informazioni sullo stato di salute oncologico del cliente quando:
• siano trascorsi 10 anni dalla fine del trattamento attivo (5 anni per chi aveva meno di 21 anni);
• non vi siano state recidive o ricadute.

Una volta maturato il diritto all’oblio, non possono essere acquisiti né utilizzati dati sanitari relativi a precedenti patologie oncologiche per valutare il rischio o definire condizioni contrattuali.

Cosa introduce il Provvedimento IVASS n. 169
 Il documento regolamenta in modo puntuale gli obblighi informativi e i divieti per gli operatori del settore assicurativo:
• Informativa obbligatoria al cliente sul diritto all’oblio oncologico in sede di stipula, tramite MUP, DIP e MAD.
• Stesso obbligo al rinnovo, se l’informativa non era stata fornita in precedenza.
• Divieto assoluto di acquisire informazioni su pregresse patologie oncologiche, anche tramite terzi.
• Divieto di utilizzo di eventuali informazioni sanitarie già presenti negli archivi.
• Obbligo di cancellazione dei dati sulla patologia oncologica entro 30 giorni dalla ricezione della certificazione dell’avvenuto diritto all’oblio.