Fiditalia: Sospensione rate mutui per le popolazioni colpite da eccezionali eventi meteorologici.
Fiditalia esprime solidarietà e vicinanza alle popolazioni residenti nei territori colpiti da eccezionali eventi meteorologici.
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale N-27 del 03 febbraio 2026 Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 30 gennaio 2026 n. 1.180 recante i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana.
Con delibera del Consiglio dei Ministri del 20/01/2026 – Pubblicata in Gazzetta Ufficiale N-26 è prorogato di ulteriori dodici mesi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23 e 24 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di
Arcugnano, di Barbarano Mossano, di Castegnero, di Longare, di Nanto e di Villaga della Provincia di Vicenza e del Comune di San Giovanni Ilarione della Provincia di Verona. Pertanto, risultano prorogate le misure di sospensione dal pagamento delle rate connesse alla durata dello stato di emergenza richieste ai sensi dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1131 del 27/02/2025.
In particolare, agli art. “Sospensione dei mutui” è previsto per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari e agli Intermediari finanziari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
In attuazione delle suddette normative, Fiditalia S.p.A. offre la possibilità di richiedere la sospensione, dell’intera rata o della sola quota capitale di cui al contratto in essere nei termini e nelle modalità indicate nella richiamata Ordinanza n. 1180 e n. 1131.