Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori” ( c.d. Modulo IEBCC e/o SECCI)

La nuova normativa si pone l’obiettivo di mettere il Consumatore nella condizione di compiere una scelta consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito e prevede l’introduzione di un documento denominato “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” (c.d. Modulo IEBCC o “ SECCI”).

All’ interno del SECCI sono contenute tutte le informazioni relative ai contratti di credito nonché le condizioni praticate da Fiditalia.

Di seguito trovi i moduli SECCI relativi ai prodotti che Fiditalia mette a disposizione del Consumatore.

Per chiarimenti in relazione ai prodotti finanziari e alle condizioni applicate nonché ricevere assistenza da operatori qualificati rivolgiti:

  • ai punti vendita che erogano finanziamenti Fiditalia
  • alle Entità Territoriali e Agenzie Fiditalia
  • al numero 02.4301.8810 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00.

Tassi effettivi globali

Privacy

Assicurazioni

Informativa precontrattuale a norma del Codice delle assicurazioni private e del relativo Regolamento, concernente la disciplina dell’attività d’intermediazione assicurativa e riassicurativa, è formata da due documenti che riepilogano i principali obblighi di comportamento cui Fiditalia è tenuta e i dati essenziali di quest’ultima e della sua attività:

Servizio Arbitro Bancario Finanziario

  • Informazioni generali sul Servizio Arbitro Bancario Finanziario

    L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), č il sistema di risoluzione delle controversie tra i clienti e le banche o altri intermediari finanziari. È detto “stragiudiziale” perché offre un’alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice.

    L’ABF è un organismo indipendente e imparziale che decide in pochi mesi chi ha ragione e chi ha torto. Le decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice ma se l’intermediario non le rispetta il suo inadempimento è reso pubblico.

    Possono essere sottoposte all’ABF tutte le controversie che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari relative a fatti successivi al 01.01.2007 il cui valore economico non sia superiore a 100.000 euro.

    Il cliente può rivolgersi all’ABF solo se ha presentato un reclamo alla banca o all’intermediario e se non ha ricevuto risposta entro 30 giorni oppure non è soddisfatto della risposta.

    Per ulteriori informazioni puoi consultare anche il sito www.arbitrobancariofinanziario.it

  • Guida Pratica e Moduli
  • Depliant informativo

Rendiconto Annuale Reclami

Trasparenza dei Mutui Ipotecari

Documenti

  • Principali diritti del cliente
  • Il documento ha la finalità di illustrare al cliente i suoi principali diritti prima che questi scelga un mutuo e firmi il contratto.
  • Foglio informativo
  • Ha l'obiettivo di informare il Cliente sui rischi tipici del prodotto finanziario.

Schede prodotto

Tassi effettivi globali

Privacy

Assicurazioni

  • Informativa precontrattuale ISVAP
  • Informativa precontrattuale a norma del Codice delle assicurazioni private e del relativo Regolamento concernente la disciplina dell’attività d’intermediazione assicurativa e riassicurativa: è formata da due documenti che riepilogano i principali obblighi di comportamento cui SG Mutui Italia è tenuta e i dati essenziali di quest’ultima e della sua attività.

Guida pratica ai mutui ipotecari per i consumatori

Ti ricordiamo comunque che i consulenti Fiditalia sono a tua disposizione per fornirti tutte le informazioni sui nostri prodotti e servizi.

Reclami, ricorsi e conciliazione

A partire dal 20 marzo 2011 è in vigore il D.Lgs 28/2010 in tema di ‘Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie’. Il Cliente che intende rivolgersi al giudice per una controversia in materia di contratti bancari e finanziari, è tenuto obbligatoriamente ad esperire prima una procedura di mediazione per tentare di raggiungere un accordo con la Banca (la “conciliazione”). Il Cliente potrà dunque rivolgersi al “Conciliatore BancarioFinanziario”. In alternativa, il Cliente potrà presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario.

Tale obbligo è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ai sensi dell’Art. 5, comma 1 del suddetto D.Lgs. n. 28/2010.

Conciliatore BancarioFinanziario

Se sorge una controversia con la Banca, il cliente può attivare, singolarmente o in forma congiunta con la Banca stessa, una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06/674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Servizio Arbitro Bancario Finanziario